
La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 40689/2024 – di seguito scaricabile -, ha analizzato un caso di responsabilità del committente in relazione a un infortunio sul lavoro con esito fatale. La vicenda ruota intorno al conferimento di lavori di abbattimento di alberi a un privato non qualificato e privo dei requisiti tecnici, con esiti tragici. La sentenza evidenzia importanti implicazioni anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un accordo tra A.A., proprietaria di un terreno, e B.B., privato incaricato dell’abbattimento di alberi pericolanti. La Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto A.A. responsabile per l’omessa verifica delle competenze tecniche dell’incaricato, obbligo previsto dall’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 81/2008. Il sinistro si è verificato a causa della caduta di un tronco che ha colpito mortalmente un lavoratore.
La Responsabilità del Committente
La Cassazione ha ribadito che il committente, pur non essendo datore di lavoro diretto, è tenuto a garantire la sicurezza nei lavori appaltati attraverso:
- La verifica della capacità tecnica dell’impresa scelta.
- Il controllo, seppur non continuo, sull’organizzazione dei lavori.
- L’adozione di misure preventive adeguate alla natura dei lavori.
In questo caso, A.A. non ha verificato l’idoneità professionale di B.B., configurando una condotta negligente e una violazione degli obblighi di sicurezza.
La giurisprudenza individua il committente nel soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, a prescindere da eventuali frazionamenti della sua esecuzione. A tale soggetto è inoltre richiesto di:
- Affidare i lavori a imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
- Verificare che l’impresa incaricata sia in possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
- Accertarsi dell’assenza, in capo all’impresa scelta, di provvedimenti interdittivi o di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
Un caso analogo, deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 46718 del 19 dicembre 2024, ha riguardato l’appalto per il rifacimento di un tetto, con posa delle tavole di legno affidata a un artigiano esterno: anche in quell’occasione un sinistro mortale è stato ricondotto all’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’incaricato, in violazione del medesimo art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 81/2008. La convergenza delle due pronunce conferma che l’obbligo di verifica preventiva grava sul committente a prescindere dalla natura o dalle dimensioni dell’opera appaltata.
Implicazioni ex D.Lgs. 231/01
Questa sentenza sottolinea come gli obblighi di controllo e verifica possano essere estesi anche alla responsabilità amministrativa degli enti. Qualora un’impresa si trovi coinvolta in analoghe situazioni, potrebbe sorgere una responsabilità ex D.Lgs. 231/01, ai sensi dell’art. 25-septies del decreto, per la mancata adozione di un Modello Organizzativo adeguato alla prevenzione degli infortuni. I punti salienti sono:
- Obbligo di Due Diligence: La verifica dell’idoneità tecnica dell’appaltatore è parte integrante delle procedure di prevenzione del rischio.
- Adozione di un Modello 231: L’implementazione di protocolli specifici, coerenti con i reati-presupposto in materia di sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25-septies D.Lgs. 231/01, consente di mitigare il rischio di eventi lesivi e di evitare le pesanti sanzioni previste.
- Ruolo dell’Organismo di Vigilanza: L’OdV deve monitorare costantemente il rispetto delle procedure interne, specialmente in attività ad alto rischio.
Ove ne ricorrano i presupposti, l’ente può essere destinatario di sanzioni quali:
- Sanzioni pecuniarie.
- Interdizione dall’esercizio dell’attività.
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
Lezioni Apprese
Questa pronuncia ribadisce la centralità di un approccio rigoroso alla prevenzione dei rischi:
- Gli enti devono implementare Modelli 231 che includano protocolli specifici per la scelta dei fornitori e la gestione degli appalti.
- Le imprese devono verificare che i propri appaltatori siano in possesso delle certificazioni e delle competenze richieste dalla normativa.
- I protocolli interni dovrebbero prevedere procedure strutturate per la selezione e il controllo continuativo di fornitori e appaltatori.
- È opportuno prevedere sistemi di monitoraggio periodico sul rispetto delle normative di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.
- La formazione periodica dei soggetti responsabili della sicurezza resta uno strumento essenziale di prevenzione.
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